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Martedì, 19 Marzo 2024

 

A.D. XIV KAL. APR.
ante diem quartum decimum Kalendas Apriles

Armilustrium
Quinquatrus

 

A.U.C. MMDCCLXXVII
(anno 2777 Ab Urbe Condita)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 1 – Il 23 Maggio 2014, alle ore 8.30, è costituita l’Associazione Culturale denominata Honos et Virtus, indipendente, aconfessionale e apartitica, avente le caratteristiche di organizzazione no profit, con sede in Roma Via Emanuele Celesia 19, e con segreteria in Roma via Casalmonferrato 2/E.

Sono presenti i Soci Fondatori, che costituiscono il Consiglio Direttivo.

Art. 2 - L’associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Con deliberazione del consiglio direttivo potrà istituire sedi in Italia e all’estero; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
I Soci sono tenuti ad un corretto comportamento sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi culturali, sociali e umanitari.

Art. 3 – L’Associazione persegue esclusivamente obiettivi di carattere sociale, non ha fini di lucro e si propone di creare, attuare e perseguire progetti che abbiano esclusivamente finalità di solidarietà, sviluppo economico e sociale; promuovere le attività culturali legate alla salvaguardia e valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, architettonici, storici, musicali e tradizionali; arrecare benefici a persone e gruppi svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. In particolare :

  1. Contribuire alla formazione di specifiche professionalità, anche attraverso progetti comuni con enti ed istituzioni culturali nazionali ed esteri
  2. Riscoprire attraverso qualificate iniziative la memoria storica del Paese
  3. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n°1089, ivi comprese le biblioteche, gli archivi, musei e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n°1409;
  4. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.
L’Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

    • Attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione di tipo archeologico e storico, nonché la diffusione dei risultati di tali attività con l’ausilio di strumenti editoriali e multimediali, realizzazione di mostre etc
    • Promozione e creazione, avviamento e gestione di centri di documentazione e d’informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche, archivi e musei della memoria;
    • Promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari archeologici-naturalistici alternativi ai flussi consueti;
    • Consulenza tecnico scientifiche e attività nel campo della memoria storica e della promozione dei BB.CC. e ambientali;
    • Attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio effettuata mediante la formazione professionale anche dei docenti scolastici e la promozione dell’organizzazione da parte di terzi di attività culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione, attraverso seminari e giornate di studio, convegni, dibattiti, conferenze sulla realtà archeologica e culturale nazionale e in riferimento anche ad altre nazioni ;
    • Partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro realizzazione: formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche, in settori diversificati (archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, restauro, teatro, animazione etc.);
    • Pubblicazione in proprio di periodici, saggi, monografie, documenti, libri, documentari, video, programmi radio, podcast e applicazioni multimediali che riguardino l’arte e l’archeologia, la storia e l’architettura, la letteratura e l’ambiente, la natura, il territorio e in genere il settore dell’ambiente, con particolare riguardo all’approfondimento della storia, delle tecniche e della cultura archeologica;
    • Sostenere e orientare la ricerca, la documentazione, l’informazione e gli studi sulla cultura ambientale, sull’attività degli enti e istituti di formazione e divulgazione, sugli interventi e sulla iniziative di sperimentazione e innovazione;
    • Valorizzare con più diffuse conoscenze le tematiche archeologiche e culturali attraverso atti, interventi e iniziative utili a sostenere, incoraggiare validi collegamenti e collaborazioni internazionali, privilegiando soprattutto i rapporti con i paesi europei, sia sul piano culturale che dello scambio di iniziative turistiche, produttive e sperimentali;
    • Programmare ricerche e documentazioni per una efficace conoscenza del territorio e dell’ambiente al fine di valorizzare le risorse archeologiche e culturali locali anche attraverso la collaborazione con le relative istituzioni;
    • Diffondere la conoscenza e l’amore verso il monumento con iniziative letterarie, artistiche e storiche, in modo particolare per quanto riguarda il mondo archeologico, la sua evoluzione predisponendo ricerche, studi, concorsi e mostre di materiale e documentazione, sia a carattere nazionale che internazionale;
    • Promuovere, sostenere e incoraggiare tutte quelle iniziative atte a sensibilizzare, informare e formare l’opinione pubblica nonché a tutelare il bene ambientale e territoriale.
    • Promuovere attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione e l’impegno civile e sociale degli associati sul tema della difesa della natura e dell’ambiente e dei giacimenti culturali con iniziative su argomenti che possono interessare la valorizzazione dell’ambiente archeologico e che ne possono favorire il progresso, lo sviluppo e la conoscenza. In particolar modo con visite guidate in ambienti archeologici ed ipogei.
    • Organizzare la propaganda e le iniziative legislative di settore nella prospettiva di sostenere la forma associativa e volontaria e ogni altro intervento (industriale, politico, culturale, ecc.) ritenuto valido a migliorare le condizioni di gestione dell’ambiente archeologico italiano;

Art. 4 - Possono essere Soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri. Potranno essere altresì Soci: associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della Honos et Virtus. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi scopi sociali, culturali e umanitari. I Soci saranno classificati in 3 distinte categorie:

SOCI FONDATORI: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e hanno sottoscritto il presente Atto costitutivo. Tale categoria non potrà subire successivi ampliamenti. Potranno però verificarsi sostituzioni in caso di dimissioni, decesso e per indegnità.

SOCI ONORARI: che per la loro personalità o con la propria professione sosterranno l’attività della Associazione e contribuiranno alla sua valorizzazione.

SOCI FREQUENTATORI (ASSOCIATI): sono coloro che, iscritti all'Associazione, hanno la possibilità di aderire alle iniziative della Associazione e partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

L’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, e approvate dal Comitato di Garanzia ove fosse costituito. L’appartenenza all’Associazione è a carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
  2. per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi, del presente Statuto. Per tutti gli altri motivi che comportino indegnità;
  4. per ritardato o mancato pagamento dei contributi associativi.

Art. 5 - GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE sono: - l’Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Tesoriere; - il Segretario Generale.

Art. 6 - L’ASSEMBLEA DI SOCI è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci Fondatori. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del Bilancio relativo all'esercizio precedente; per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il Bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

  1. per decisione del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta indirizzata al Presidente da almeno i 2/3 dei Soci Fondatori nel loro insieme.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con email o con affissione all’albo dell’Associazione, almeno 15 giorni prima dell’adunanza a cura del Presidente. In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a cinque giorni. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci Fondatori e Onorari. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno 2/5 dei voti. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza dei 2/3 dei Soci Fondatori e Onorari. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, altrimenti essa è presieduta da persona da designarsi dall’Assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti da Segretario Generale in carica o in sua assenza da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio Direttivo hanno la facoltà, quando lo ritengano opportuno, di chiamare a redigere il verbale dell’Assemblea un notaio che avrà funzioni di Segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, in caso di parità dei voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che seconda convocazione con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente dell’Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’Assemblea, in questo caso, sceglie fra i presenti due scrutatori. All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • confermare le cariche associative;
  • determinare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le penali per i ritardati pagamenti;
  • deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulle proposte di modifica statutarie;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione e sulla istituzione di nuove sedi in Italia ed all’Estero;
  • deliberare sullo scioglimento anticipato dell’Associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO è formato da tutti i Soci Fondatori, i quali designano altresì il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha la durata della vita dell’Associazione, e attraverso l’Assemblea Ordinaria procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, purché meno della metà, negli intervalli tra le Assemblee Sociali, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alle integrazioni del Consiglio stesso. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della carica da loro rivestita salvo il rimborso delle spese da loro effettivamente sostenute. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo, tutte le iniziative del caso;
  2. predisporre i bilanci preventivi e consultivi che unitamente ad una relazione sull’andamento della gestione dell’Associazione dovrà sottoporre all’Assemblea secondo le proposte del Presidente;
  3. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  4. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Vice Presidente;
  5. procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli Associati, per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  6. deliberare l’accettazione delle domande per ammissione di nuovi Associati;
  7. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
  8. può proporre e approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio nominate dal Consiglio stesso, i cui membri dovranno essere tra i Soci o non Soci a Associati comunque esperti, studiosi e tecnici sulle attività dell’Associazione stabilendone anche gli eventuali compensi. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti decisivo e prevalente risulta il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre componenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale. In sua assenza le sue funzioni verranno svolte da un membro del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di loro assenza da un Consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo è convocato con telegramma inviato almeno due giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto da tutti i presenti. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo con specifica delibera ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno sempre essere inviati i Membri del Comitato di Garanzia, se costituito, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Art. 8 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare al Segretario Generale, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Egli è eletto dall’Assemblea Ordinaria e dura fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, comunque tale giudicato dal Consiglio Direttivo, le funzioni di Presidente verranno svolte dal Vice Presidente fino alla successiva assemblea ordinaria, che dovrà procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 9 - IL VICE PRESIDENTE del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento del Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio per gli atti da lui posti in essere che impegnino l’Associazione e per i quali ha il potere di firma. Egli ha inoltre in tal caso la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura fino all’Assemblea Ordinaria che procede rinnovo delle cariche sociali.

Art. 10 - IL COMITATO DI GARANZIA, se costituito, presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Il Comitato di Garanzia controlla l’attività della Segreteria. Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l’Associazione ed i Soci. Il Comitato di Garanzia può sottoporre all’assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del Comitato di Garanzia potranno variare da 3 a 7 e sono nominati dall’Assemblea Ordinaria esclusivamente fra i Soci Fondatori e Onorari. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimenti da parte di uno o più membri del Comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il Comitato potrà nominare per cooptazione, sempre fra i Soci Fondatori e Onorari, i Membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell’Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri. Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Art. 11 - AL TESORIERE spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Esso deve redigere la relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea. Esso è rieleggibile. Non potrà essere scelto fra persone estranee all’Associazione.

Art. 12 - IL SEGRETARIO GENERALE dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia ove esista - ed alle riunioni dell’Assemblea. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, a carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione. Il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione dei Consiglieri per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’Associazione.

Art. 13 - LE ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE SONO COSTITUITE:

  • dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 
  • dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto del l’ammissione all’Associazione nella misura fissata all’Assemblea Ordinaria
  • dalle quote annuali dei Soci
  • dalle quote giornaliere per visite o eventi
  • dai versamenti volontari degli associati
  • dai contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere
  • da sovvenzioni, donazioni o lasciati di terzi o di associati
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Le quote sociali sono dovute o per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione dei nuovi Soci, o per il semestre o trimestre successivo all’iscrizione. L’Associato dimissionario o che comunque cessa di far partedell’Associazione non ha diritto al rimborso della quota associativa versata.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione.

Art. 14 - L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 15 - L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo. Tuttavia è in facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo o del Vice Presidente nominare consulenti amministrativi che provvedano in modo continuativo agli assolvimenti di singoli problemi verificatisi nel corso della gestione amministrativa stabilendone anche gli eventuali compensi.

Art.16 - In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, il netto eventualmente risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia o in mancanza dell’Assemblea o dei Liquidatori.

Art. 17 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi stabiliti e alle disposizioni dell'Ordinamento Giuridico Italiano In materia di Associazioni senza fini di lucro.